IVA PER IL CALCOLO DEI MASSIMALI DI SPESA IN CASO DI ECOBONUS O SUPERBONUS

Il Decreto Costi Massimi, Decreto MiTE con data del 14 febbraio 2022, ha introdotto severi controlli di verifica della congruità delle spese in ambito di agevolazioni Superbonus 110 e Ecobonus.

Per il calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, è bene conoscere approfonditamente il comportamento dell’IVA in campo edile.

· 4%: Acquisto o costruzione di prima casa o abbattimento di barriere architettoniche

· 10%: Acquisto o costruzione di immobile diverso da prima casa, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, restauro e ristrutturazione edilizia, interventi finalizzati al risparmio energetico

· 10% + 22% con beni significativi: in presenza di opere edilizie consistenti nell’installazione di apparecchiature quali montacarichi, ascensori, infissi interni ed esterni, videocitofoni, caldaie, apparecchiature di riciclo dell’aria e condizionamento, impianti di sicurezza e sanitari e rubinetteria da bagno, definite appunto “beni significativi”, l’aliquota IVA è applicata in modo particolare. Questa è pari al 10% per l’ammontare della manodopera, al 10% per la quota del bene significativo fino alla concorrenza della manodopera e al 22% per la restante quota del bene significativo. Per meglio capire come comportarsi possiamo citare un esempio: l’installazione di una caldaia. Il costo della caldaia inclusi gli accessori è pari a € 1500 a cui aggiungere la manodopera per ulteriori € 1000. L’IVA è 10% su € 2000 (1000 manodopera + 1000 quota bene significativo pari alla manodopera), IVA 22% sul restante € 500. Il Totale della fattura è di € 2200 + € 610 per una cifra finale di € 2810.

È importante sottolineare anche l’introduzione di un doppio controllo di congruità delle spese. In particolare la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione) si effettuerà utilizzando i prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, mentre la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni, sarà eseguita rispetto ai valori della tabella dei valori dei costi massimi specifici allegata al Decreto Costi Massimi.

I tecnici che sono stati incaricati di eseguire gli opportuni controlli devono asseverare la correttezza dell’esborso sostenuto. Questo, quindi, significa che in base al tipo di intervento sostenuto l’ammontare speso deve essere sempre proporzionato rispetto al tipo di intervento stesso. Questa validazione è possibile solo utilizzando prezzi e massimali a cui far riferimento.

Ecco che è stato definito, in modo da comprendere una casistica generale, un nuovo prezziario in vigore per i seguenti lavori:

  • Riqualificazione energetica
  • Lavori per garantire l’isolamento con coperture orizzontali
  • Rimpiazzo di chiusure trasparenti che includono gli infissi
  • Lavori per isolamento con coperture verticali con particolare riferimento alle pareti perimetrali
  • Lavori per montaggio di sistemi di schermatura solare oppure di tipo ombreggiante mobile, includendo anche meccanismi automatici di regolazione a corredo per il corretto funzionamento
  • Sistemi a collettori solari
  • Sistemi di riscaldamento attuati tramite caldaie ad acqua a condensazione con l’inclusione di eventuali generatori di aria calda a condensazione.

La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta.

Il medesimo decreto dedica anche una parte di testo per fare ulteriori approfondimenti. Si specifica infatti che per tutti gli interventi atti a collocare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica e di attrezzature per consentire la ricarica di automobili elettriche si devono rispettare i limiti di spesa citati e descritti nell’articolo 119 al comma 5,6 e 8 del decreto – legge numero34 dell’anno 2020.

Il testo mette a fuoco anche altri punti e chiarisce che sono ammessi alla detrazione anche i costi derivanti da prestazioni professionali collegate alla realizzazione dei lavori, per la stesura dell’attestato di prestazione energetica APE ed anche per l’asseverazione (in conformità a quanto incluso con il punto 13.4 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici)

Per tutti quegli interventi che non sono regolamentati e quindi inclusi nel decreto legge, la verifica e validazione della congruità dei prezzi dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei costi massimi già specificati risultanti dai prezziari previsti dalle singole regioni e dalle province autonome o tramite i listini delle varie camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il l’area geografica dove è collocato l’edificio o tramite i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Va fatta una considerazione molto importante circa tutte queste nuove disposizioni. L’individuazione e messa in vigore di un nuovo prezziario non implica un cambiamento e aggiornamento delle detrazioni previste. Le spese massime ammesse in detrazione, restano quelle previste dalla norma di riferimento per ogni specifico intervento. Lo stesso vale per i valori delle percentuali massime di detrazione.

Questo decreto è entrato in vigore a partire dal 15 Aprile 2022 e il suo costante aggiornamento è previsto con cadenza annuale entro il 1° febbraio di ogni anno.

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